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24.12.2024 / Comune di Gonnesa

DIVIETO DI UTILIZZO DI PETARDI, BOTTI E ARTIFICI PIROTECNICI DI OGNI GENERE - DAL 24.12.2024 AL 07.01.2025


IL SINDACO

 

Premesso che:

- in occasione delle festività del Natale e del Capodanno è consuetudine l'utilizzo e l'accensione di fuochi pirici, petardi, mortaretti, razzi e altri artifici pirotecnici;

- in concomitanza di tale ricorrenza si verifica un incremento delle vendite abusive di artifici illeciti, spesso oggetto di sequestro da parte delle Forze dell'Ordine;

- quantunque sul mercato siano posti in vendita articoli pirotecnici leciti e ammessi alla vendita, si tratta comunque di materiali esplodenti, in grado di provocare, per difetto di fabbricazione o scorretto utilizzo , gravi danni agli utilizzatori e/o a chi venisse anche fortuitamente colpito;

- anche i giochi pirici che non comportano esplosione possono essere considerati pericolosi per il potenziale incendiario;

- è obiettivo delle pubbliche amministrazioni locali promuovere la legalità, in questo frangente scoraggiando ulteriormente l'utilizzo di artifici pirici non leciti, nonché tutelare e garantire la sicurezza pubblica e la pubblica incolumità;

Considerato che:

- l'utilizzo scorretto di giochi pirici e soprattutto lo scoppio di petardi in luoghi particolarmente frequentati può avere gravi ripercussioni sulla collettività, causando anche danni a persone o cose;

- i rumori fortemente molesti nell'ambito urbano in tutte le vie e piazze ove si trovino delle persone e in particolare in prossimità di scuole, uffici pubblici, luoghi di culto, luoghi di cura, rifugi per animali e colonie feline, causano disturbo delle occupazioni, del riposo delle persone e turbano l'ambiente di vita di animali vaganti e non;

- il fragore dei botti può determinare nocumento anche a carico degli animali che possono spaventarsi, darsi alla fuga e perdere l'orientamento, con l'esposizione così al rischio di smarrimento o investimento da parte di veicoli in transito sulla pubblica via;

- spesso proprio gli animali sono vittime di atti di barbarie compiuti con l'uso di giochi pirici;

- tali potenziali rischi e disagi per le persone, cose e animali, prescindono dalle condizioni che l'utilizzatore di petardi e/o di giochi pirici si trovi in luogo privato o in luogo pubblico;

Rilevata
la necessità di garantire una maggiore tutela delle persone, delle cose e degli animali dal disagio e pericolo causato dallo scoppio di petardi, mortaretti e dall'accensione di fuochi pirici e altri artifici pirotecnici proprio in concomitanza dei festeggiamenti per il Natale e l'inizio del nuovo anno;

Dato atto
che per "incolumità pubblica si intende l'integrità fisica della popolazione e per sicurezza urbana un bene pubblico da tutelare attraverso attività poste a difesa nell`ambito delle comunità locali, del rispetto delle norme che regolano la vita civile, per migliorare le condizioni di vivibilità nei centri urbani, la convivenza civile e la coesione sociale".

Ritenuto che:

- per le ragioni già esposte in premessa sussista la reale necessità di contrastare i comportamenti prevaricanti, aggressivi e di sostanziale inciviltà, determinati in questo contesto dall'esplosione di artifici esplodenti leciti;

- tali situazioni, alimentando la percezione di disagio ed il senso di insicurezza dei cittadini, determinano l‘inibizione di questi ultimi alla fruizione degli spazi pubblici, suscitando lamentele riguardo alla lesione dei loro diritti alla salute ed alla tranquillità, alla convivenza civile ed alla sicurezza ed incolumità pubblica;

- la possibilità di poter liberamente fruire degli spazi urbani in serenità, è essenziale per una collettività che tradizionalmente condivide momenti di festa e di aggregazione, ancorché spontanea;

Considerato,
inoltre, che per le ragioni già esposte, sussistono le condizioni di contingibilità strettamente correlate alle peculiarità di tempo che caratterizzano il verificarsi degli eventi che il presente provvedimento intende contrastare, e di urgenza strettamente correlate alla forte attualità delle esigenze di contenimento del disagio e del senso di insicurezza dei cittadini di cui si è detto;                          

Visti:

  • l'art. 54 comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, cosi come modificato dall'art. 6, D.L.23 maggio 2008, n. 92 e convertito con la L.24 luglio 2008, n. 125, che riconosce al Sindaco, quale Ufficiale di Governo, il potere di adottare provvedimenti, contingibili e urgenti, al fine di prevenire e eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;
  • il D.M. 5 agosto 2008 emanato dal Ministro dell'interno che, ai fini della tutela dell'incolumità pubblica e della sicurezza urbana, di cui all'art. 54 comma 4, Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, prevede l'intervento del Sindaco per prevenire e contrastare le situazioni urbane di degrado che favoriscono l'insorgere di fenomeni di violenza;
  • l'art. 7 bis del T.U.E.L., approvato con D.Lgs. n. 267/2000, secondo cui, salvo diversa disposizione di legge, le violazioni alle ordinanze adottate dal Sindaco comportano l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 25 Euro a 500 Euro;
  • l'art. 57 del TULPS;
  • il D.Lgs. 4 aprile 2010, n. 58, Attuazione della direttiva 2007/23/CE relativa all'immissione sul mercato di prodotti pirotecnici;

ORDINA

Per i motivi indicati in premessa e qui integralmente richiamati, IL DIVIETO assoluto, nel periodo compreso tra il giorno 24.12.2024 e il giorno 07 gennaio 2025, su tutto il territorio comunale di accensione, lancio e sparo di fuochi d'artificio, mortaretti, petardi, bombette e oggetti similari, anche se di libera vendita.

AVVERTE

- Salvo che il fatto non costituisca reato, l'inosservanza degli obblighi e divieti di cui alla presente ordinanza comporterà, ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, così come integrato dal Decreto Legge 31 marzo 2003 n. 50 convertito con Legge 20 maggio 2003 n. 116, l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25,00 ad euro 500,00 nonché le eventuali sanzioni previste dagli artt. 13 e 20 c.5 della L. 689/81 e ss.mm.ii.;

- Alla Polizia Locale e alle Forze di Polizia dello Stato è demandata l'esecuzione del presente provvedimento;

- Contro il presente provvedimento è ammesso, ricorso amministrativo davanti al Prefetto di Cagliari nelle forme di legge; ricorso al TAR della Regione Sardegna , entro 60 gg. dalla pubblicazione all'Albo Pretorio online, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, in applicazione del D.P.R. 24.22.1971 n. 1199, entro 120 giorni dalla notifica.

Gonnesa,  lì  23.12.2024                                                                                      

IL SINDACO
​(Pietro Cocco)



Copia della presente ordinanza viene trasmessa a:

- Prefettura -UTG  - CAGLIARI

- Commissariato di P.S. - IGLESIAS

- Comando Stazione Carabinieri - GONNESA

- Polizia Locale - SEDE

- Albo Pretorio Online - SEDE

DIVIETO DI UTILIZZO DI PETARDI, BOTTI E ARTIFICI PIROTECNICI DI OGNI GENERE - DAL 24.12.2024 AL 07.01.2025