Ai sensi dell’art. 15, commi 1 e 2, del D. Lgs. n. 33/2013, l'amministrazione pubblica gli estremi di conferimento, a qualsiasi titolo, di incarichi di collaborazione e consulenza a soggetti esterni (compresi quelli affidati con contratto di collaborazione coordinata e continuativa) per i quali è previsto un compenso, con indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato.
Per ciascun titolare di incarico devono essere pubblicati:
• agli estremi dell'atto di conferimento dell'incarico;
• il curriculum vitae;
• i dati relativi allo svolgimento di incarichi o la titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o lo svolgimento di attività professionali;
• i compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di consulenza o di collaborazione, con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato.
Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati di cui ai commi 1 e 2 entro tre mesi dal conferimento dell'incarico e per i tre anni successivi alla cessazione dell'incarico.