TITOLARE DEL POTERE SOSTITUTIVO, ATTIVABILE NEI CASI DI RITARDO O MANCATA RISPOSTA
SEGRETARIO COMUNALE - RESPONSABILE Settore 1 - Affari Generali - Demografici
Dott. Sau Giantonio Tel: 07814680310
e-mail: segretario@comune.gonnesa.ca.it
Pec: protocollo@pec.comune.gonnesa.ca.it
Art. 35. Obblighi di
pubblicazione relativi ai procedimenti amministrativi e ai controlli sulle
dichiarazioni sostitutive e l'acquisizione d'ufficio dei dati.
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi alle
tipologie di procedimento di propria competenza. Per ciascuna tipologia di
procedimento sono pubblicate le seguenti informazioni:
a) una breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti
i riferimenti normativi utili;
b) l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria;
c) l'ufficio, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta
elettronica istituzionale, nonché, ove diverso, l'ufficio competente
all'adozione del provvedimento finale, con l'indicazione del nome del
responsabile dell'ufficio, unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla
casella di posta elettronica istituzionale;
d) per i procedimenti ad istanza di parte, gli atti e i documenti da allegare
all'istanza e la modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le
autocertificazioni, anche se la produzione a corredo dell'istanza è prevista da
norme di legge, regolamenti o atti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, nonché
gli uffici ai quali rivolgersi per informazioni, gli orari e le modalità di
accesso con indicazione degli indirizzi, dei recapiti telefonici e delle
caselle di posta elettronica istituzionale, a cui presentare le istanze;
e) le modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni
relative ai procedimenti in corso che li riguardino;
f) il termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la
conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine
procedimentale rilevante;
g) i procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere
sostituito da una dichiarazione dell'interessato, ovvero il procedimento può
concludersi con il silenzio assenso dell'amministrazione;
h) gli strumenti di tutela, amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti
dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del procedimento e nei
confronti del provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del
provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione e i modi
per attivarli;
i) il link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o i
tempi previsti per la sua attivazione;
l) le modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con
le informazioni di cui all'articolo 36;
m) il nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere
sostitutivo, nonché le modalità per attivare tale potere, con indicazione dei
recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale;
n) (lettera soppressa dall'art. 31 del d.lgs.
n. 97 del 2016)
2. Le pubbliche amministrazioni non possono richiedere l'uso di moduli
e formulari che non siano stati pubblicati; in caso di omessa pubblicazione, i
relativi procedimenti possono essere avviati anche in assenza dei suddetti
moduli o formulari. L'amministrazione non può respingere l'istanza adducendo il
mancato utilizzo dei moduli o formulari o la mancata produzione di tali atti o
documenti, e deve invitare l'istante a integrare la documentazione in un
termine congruo.
3. Le pubbliche amministrazioni pubblicano nel sito istituzionale:
a) i recapiti telefonici e la casella di posta elettronica
istituzionale dell'ufficio responsabile per le attività volte a gestire,
garantire e verificare la trasmissione dei dati o l'accesso diretto agli stessi
da parte delle amministrazioni procedenti ai sensi degli articoli 43, 71 e 72 del d.P.R.
28 dicembre 2000, n. 445;
b) (lettera soppressa dall'art. 31 del d.lgs.
n. 97 del 2016)
c) (lettera soppressa dall'art. 31 del d.lgs.
n. 97 del 2016)