Il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di “Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali” disciplina al capo IV del Titolo II lo “Status degli amministratori locali”(articoli 77 -87).In particolare l’articolo 82 disciplina le indennità di funzione e i gettoni di presenza. E’ previsto il diritto di percepire- per il Sindaco, il Presidente del Consiglio comunale e i componenti della Giunta una indennità di funzione;- per i consiglieri comunali un gettone di presenza per la partecipazione a consigli e commissioni permanenti.Come disposto dall’ultimo periodo dell’articolo 82 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “l’indennità è dimezzata per i lavoratori dipendenti che non abbiano richiesto l’aspettativa”; l’indennità di funzione compete senza il dimezzamento agli amministratori che sono nelle seguenti posizioni:- lavoratori dipendenti, pubblici o privati che, a loro richiesta, sono stati collocati in aspettativa non retribuita ai sensi dell’articolo 81 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;- lavoratori che si trovano in posizione per la quale, non ricevendo retribuzione dal datore di lavoro, non possono ottenere dallo stesso il collocamento in aspettativa non retribuita e non possono fruire di permessi retribuiti a carico dell’ente, per tutto il periodo nel quale si trovano in tali condizioni, non ricevendo retribuzioni bensì indennità ed interventi sociale erogati temporaneamente da enti e istituti previdenziali (fruizione di indennità di mobilità, di cassa integrazione guadagni – Cass. Sez. lavoro 14 agosto 2004, n.15880; posizione di lavoratori socialmente utili – C.d.S sez. VI 15 marzo 2007, n. 1253);- Lavoratori autonomi e imprenditori;- Pensionati;- Casalinghe;- Studenti;- Militari; - Privi di occupazione;